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Iperammortamento 2026: investire in energia pulita conviene

  • L'iperammortamento 2026 sostituisce Transizione 4.0 e 5.0: non più credito in F24, ma maggiorazione del costo deducibile.
  • Per il fotovoltaico sono ammessi solo i moduli ENEA di tipo b) e c), prodotti nell'Unione Europea.
  • L'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico e l'accumulo va acquistato contestualmente al generatore.

Con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, commi 427-436) torna in scena l’iperammortamento, che sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. A differenza dei precedenti regimi, non si tratta di un credito compensabile in F24, bensì di una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile del bene: in pratica l’impresa ammortizza, ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF, con esclusione dell’IRAP), un valore superiore a quello effettivamente sostenuto.

All’interno della misura assume particolare rilievo il filone dedicato all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, i cui requisiti di dettaglio sono stati definiti dal D.M. del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 7 maggio 2026, pubblicato sul sito ministeriale l’11 giugno 2026. Questo articolo riepiloga il funzionamento della misura, gli investimenti ammessi, i massimali di costo e la procedura di accesso.

1. Come funziona l’agevolazione e quali sono le aliquote

L’iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del bene, rilevante esclusivamente per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario. Il vantaggio si traduce quindi in una riduzione differita della base imponibile lungo la vita utile del bene, e non in un contributo immediato. La maggiorazione è graduata in funzione dell’entità degli investimenti completati in ciascuna annualità:





Esempio di lettura: su un investimento agevolabile di 100.000 € nel primo scaglione, la maggiorazione del 180% genera 180.000 € di ammortamenti aggiuntivi deducibili; applicando l’aliquota IRES del 24% si ottiene un risparmio d’imposta complessivo di 43.200 €, distribuito lungo il periodo di ammortamento del bene.

2. Le differenze rispetto al bonus Transizione 5.0

Le caratteristiche di fondo degli investimenti in rinnovabili riprendono quelle del bonus Transizione 5.0 (art. 38, D.L. n. 19/2024), ma con alcune differenze sostanziali, di seguito sintetizzate.




3. Quali investimenti in rinnovabili sono agevolabili

Ai sensi del comma 429, lett. b), L. n. 199/2025, l’agevolazione spetta per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per energia rinnovabile si intende l’energia proveniente da fonti non fossili, in particolare:

      energia eolica, solare e geotermica;

      energia osmotica e energia dell’ambiente;

      energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;

      energia idraulica;

      energia da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Gli impianti possono essere localizzati sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva, oppure su particelle differenti purché connesse alla rete tramite punti di prelievo (POD) esistenti riconducibili alla medesima struttura. È inoltre ammesso l’autoconsumo “a distanza” (art. 30, c. 1, lett. a, n. 2, D.Lgs. n. 199/2021): in tal caso l’impianto può essere collegato direttamente all’utenza con linea diretta non superiore a 10 km, oppure utilizzare la rete di distribuzione esistente, fermo restando che gli impianti devono trovarsi nella medesima zona di mercato della struttura produttiva.

4. I moduli fotovoltaici ammessi

Per l’energia solare sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici iscritti nel Registro ENEA alle lettere b) o c). Restano esclusi i moduli di tipo a), caratterizzati da minore efficienza.


Nota: il D.L. n. 38/2026 ha eliminato in via generale il vincolo di produzione UE/SEE per i beni strumentali, ma il requisito di provenienza resta confermato per i moduli e le celle fotovoltaiche, insieme all’iscrizione nelle categorie b) e c) del Registro ENEA.

5. Il dimensionamento degli impianti

In sede di progettazione occorre prestare particolare attenzione al dimensionamento. Ai sensi dell’art. 8, c. 2, del D.M. 7 maggio 2026, il dimensionamento degli impianti di autoconsumo deve essere calcolato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il fabbisogno è determinato come somma dei consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente a quello in corso alla data della comunicazione preventiva, includendo l’energia elettrica e gli eventuali consumi equivalenti associati all’uso di energia termica o combustibili (secondo le formule e i fattori di conversione dell’Allegato 1 al decreto). Per gli impianti termici da fonti rinnovabili il dimensionamento è riferito esclusivamente al fabbisogno di calore di processo.

6. Le spese ammissibili

Il D.M. 7 maggio 2026 individua come agevolabili le spese relative a:

1.   i gruppi di generazione dell’energia elettrica;

2.   i trasformatori posti a monte dei punti di connessione e i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione;

3.   gli impianti per la produzione di energia termica (inclusi i relativi sistemi di accumulo) utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici alimentata da energia rinnovabile autoprodotta/autoconsumata o certificata come rinnovabile;

4.   i servizi ausiliari di impianto;

5.   gli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti.


7. I massimali di costo ammissibile

La Sezione II dell’Allegato 1 al decreto fissa il costo massimo della spesa ammissibile per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Per gli impianti di produzione di energia elettrica i valori (in €/kW) sono differenziati per fonte e per fascia di potenza:

 


 

Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da fonte solare il decreto prevede ulteriori tabelle (in €/kWt e in €/m² di superficie captante), qui non riportate per sintesi.

8. Il costo ammissibile dei sistemi di accumulo

Il valore ammissibile del sistema di accumulo è pari al minore tra il costo effettivamente sostenuto e un valore massimo, ottenuto moltiplicando il valore agevolabile dell’impianto FER per un coefficiente α (Tabella 2b, Allegato 1), differenziato per fonte e fascia di potenza:



9. La procedura di accesso e gli adempimenti GSE

L’accesso al beneficio passa attraverso la piattaforma telematica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e si articola in tre comunicazioni principali:

1. Comunicazione preventiva: l’impresa indica i dati identificativi dei beni, la tipologia e l’ammontare previsto dell’investimento, con la data prevista di interconnessione o entrata in funzione (“prenotazione” delle risorse).

2.   Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, attestando il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle fatture.

3.   Comunicazione di completamento: a investimento ultimato, con il bene entrato in funzione; la maggiorazione rileva dal periodo d’imposta in cui il GSE comunica l’esito positivo.

A queste si aggiungono comunicazioni periodiche (entro il 20 gennaio di ciascun anno) che proseguono fino al termine di fruizione della maggiorazione, anche oltre il 30 settembre 2028. La documentazione obbligatoria comprende, tra l’altro, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, oltre alle certificazioni del fornitore sulle caratteristiche tecniche dei beni (incluse l’iscrizione ENEA dei moduli).






 

1. Profilo dell’impresa (simulata)


2. Obiettivi strategici dell’investimento

L’impresa intende ridurre la propria esposizione alla volatilità del prezzo dell’energia e migliorare la sostenibilità ambientale del processo produttivo. Gli obiettivi del progetto sono:

      coprire una quota rilevante del fabbisogno elettrico con energia autoprodotta da fonte solare;

      aumentare la quota di autoconsumo grazie a un sistema di accumulo, riducendo i prelievi dalla rete nelle fasce serali;

      sfruttare l’iperammortamento 2026 per ridurre il carico fiscale e migliorare il ritorno dell’investimento;

      contenere il rischio di esclusione rispettando i requisiti tecnici (moduli ENEA b/c, limite del 105%, contestualità dell’accumulo).

3. Analisi del fabbisogno e dimensionamento dell’impianto

Il fabbisogno di riferimento è pari ai consumi dell’esercizio precedente: 500.000 kWh/anno. La producibilità massima attesa dell’impianto non può eccedere il 105% di tale valore, ossia 525.000 kWh/anno. Considerando una producibilità specifica prudenziale di 1.350 kWh/kWp/anno (tipica del Sud Italia), si dimensiona un impianto fotovoltaico da 350 kWp.


4. Scelta tecnologica e verifica di ammissibilità

L’impresa sceglie moduli fotovoltaici di tipo c) (celle bifacciali ad eterogiunzione prodotte nell’UE, efficienza di cella ≥ 24%), iscritti nel Registro ENEA. La scelta soddisfa i requisiti di ammissibilità (sono ammessi solo i tipi b e c) e consente di accedere ai massimali di costo più elevati. Con potenza di 350 kWp, l’impianto rientra nella fascia 200 < P ≤ 600 kWe.

5. Piano degli investimenti e verifica dei massimali

Il piano di spesa prevede l’impianto fotovoltaico e un sistema di accumulo asservito, acquistato contestualmente al nuovo gruppo di generazione. Di seguito la verifica dei massimali di costo ammissibile.



 

Impianto FV: il costo unitario previsto è 1.000 €/kW, inferiore al massimale di 1.100 €/kW per i moduli di tipo c) nella fascia 200 < P ≤ 600. L’intero costo di 350.000 € è quindi ammissibile.

Sistema di accumulo: il valore massimo ammissibile è dato da α × valore FER agevolabile = 1,5 × 350.000 = 525.000 €. Il costo previsto (150.000 €) è ampiamente inferiore al limite ed è quindi interamente ammissibile. Il requisito di contestualità con il nuovo gruppo di generazione è rispettato.

6. Calcolo del beneficio fiscale (iperammortamento)

L’investimento agevolabile (500.000 €) rientra interamente nel primo scaglione (fino a 2,5 milioni), con maggiorazione del 180%. Ai soli fini fiscali, la base ammortizzabile viene quindi maggiorata di 900.000 €.


Il risparmio di 216.000 € non è immediato: si distribuisce lungo il periodo di ammortamento fiscale del bene, man mano che si deducono le quote maggiorate. Assumendo un coefficiente di ammortamento del 9% annuo (con primo esercizio ridotto al 4,5%), il beneficio si articola indicativamente come segue:



7. Analisi economico-finanziaria

Oltre al beneficio fiscale, l’investimento genera un risparmio sulla bolletta grazie all’energia autoconsumata. Ipotizzando una quota di autoconsumo dell’85% (incrementata dalla presenza dell’accumulo) e un prezzo medio dell’energia evitata di 0,22 €/kWh:



Combinando risparmio energetico e beneficio fiscale, gli indicatori di ritorno (semplificati) sono i seguenti:

Analisi di sensibilità – payback semplice sull’investimento lordo al variare del prezzo dell’energia evitata:


8. Cronoprogramma e iter GSE


9. Documentazione e adempimenti

 

          Perizia tecnica asseverata sulle caratteristiche e sull’ammissibilità dei beni.

          Certificazione contabile sui costi sostenuti.

          Certificazioni del fornitore e iscrizione ENEA dei moduli (tipo c).

          Fatture e documentazione dei pagamenti (acconto ≥ 20% e saldo).

          Comunicazioni GSE (preventiva, conferma, completamento) e comunicazioni periodiche entro il 20 gennaio di ciascun anno.

 

10. Analisi dei principali rischi


11. Conclusioni

Nel caso simulato, l’investimento di 500.000 € in un impianto fotovoltaico da 350 kWp con sistema di accumulo risulta pienamente ammissibile all’iperammortamento 2026: rispetta il limite del 105% del fabbisogno, impiega moduli di tipo c) iscritti ENEA e contiene la spesa entro i massimali di costo e il coefficiente α per l’accumulo. Il beneficio fiscale stimato è di 216.000 € (43,2% dell’investimento), che si somma a un risparmio energetico annuo dell’ordine di 88.000 €, portando il costo netto effettivo a circa 284.000 € e il payback a pochi anni. La combinazione tra la natura “indipendente” dell’investimento (non vincolato a progetti 4.0) e l’assenza dell’obbligo di allaccio entro 12 mesi rende la misura particolarmente accessibile per le imprese manifatturiere con consumi energetici significativi.

 

Nota finale. Il presente documento ha finalità informativa e didattica. I dati della Parte II sono simulati. Per la pianificazione concreta dell’investimento e degli adempimenti si raccomanda di fare riferimento al testo della L. n. 199/2025, al D.M. MIMIT 7 maggio 2026 e relativi allegati, e di farsi assistere da un dottore commercialista e da un tecnico abilitato.


Angelo Leogrande è economista, commercialista, professore a contratto all'Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima, e giornalista pubblicista; si occupa di finanza d'impresa, innovazione ed economia regionale. Ricercatore presso LUM Enterprise s.r.l.. 



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