- L'iperammortamento 2026 sostituisce Transizione 4.0 e 5.0: non più credito in F24, ma maggiorazione del costo deducibile.
- Per il fotovoltaico sono ammessi solo i moduli ENEA di tipo b) e c), prodotti nell'Unione Europea.
- L'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico e l'accumulo va acquistato contestualmente al generatore.
Con
la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, commi 427-436) torna in scena l’iperammortamento,
che sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 per gli
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. A
differenza dei precedenti regimi, non si tratta di un credito compensabile in
F24, bensì di una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile del bene: in
pratica l’impresa ammortizza, ai soli fini delle imposte sui redditi
(IRES/IRPEF, con esclusione dell’IRAP), un valore superiore a quello
effettivamente sostenuto.
All’interno
della misura assume particolare rilievo il filone dedicato all’autoproduzione
di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, i cui requisiti
di dettaglio sono stati definiti dal D.M. del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy (MIMIT) del 7 maggio 2026, pubblicato sul sito ministeriale l’11
giugno 2026. Questo articolo riepiloga il funzionamento della misura, gli
investimenti ammessi, i massimali di costo e la procedura di accesso.
1. Come funziona
l’agevolazione e quali sono le aliquote
L’iperammortamento
consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del bene, rilevante
esclusivamente per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di
leasing finanziario. Il vantaggio si traduce quindi in una riduzione
differita della base imponibile lungo la vita utile del bene, e non in un
contributo immediato. La maggiorazione è graduata in funzione dell’entità degli
investimenti completati in ciascuna annualità:
Esempio
di lettura: su un investimento agevolabile di 100.000
€ nel primo scaglione, la maggiorazione del 180% genera 180.000 € di
ammortamenti aggiuntivi deducibili; applicando l’aliquota IRES del 24% si
ottiene un risparmio d’imposta complessivo di 43.200 €, distribuito lungo il
periodo di ammortamento del bene.
2. Le differenze
rispetto al bonus Transizione 5.0
Le
caratteristiche di fondo degli investimenti in rinnovabili riprendono quelle
del bonus Transizione 5.0 (art. 38, D.L. n. 19/2024), ma con alcune differenze
sostanziali, di seguito sintetizzate.
3. Quali investimenti in rinnovabili sono agevolabili
Ai
sensi del comma 429, lett. b), L. n. 199/2025, l’agevolazione spetta per gli
investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa
finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio
dell’energia prodotta. Per energia rinnovabile si intende l’energia proveniente
da fonti non fossili, in particolare:
• energia
eolica, solare e geotermica;
• energia
osmotica e energia dell’ambiente;
• energia
mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;
• energia
idraulica;
• energia
da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas.
Gli
impianti possono essere localizzati sulle medesime particelle catastali della
struttura produttiva, oppure su particelle differenti purché connesse alla rete
tramite punti di prelievo (POD) esistenti riconducibili alla medesima
struttura. È inoltre ammesso l’autoconsumo “a distanza” (art. 30, c. 1, lett.
a, n. 2, D.Lgs. n. 199/2021): in tal caso l’impianto può essere collegato
direttamente all’utenza con linea diretta non superiore a 10 km, oppure
utilizzare la rete di distribuzione esistente, fermo restando che gli impianti
devono trovarsi nella medesima zona di mercato della struttura
produttiva.
4. I moduli fotovoltaici ammessi
Per
l’energia solare sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli
fotovoltaici iscritti nel Registro ENEA alle lettere b) o c). Restano esclusi i
moduli di tipo a), caratterizzati da minore efficienza.
Nota:
il
D.L. n. 38/2026 ha eliminato in via generale il vincolo di produzione UE/SEE
per i beni strumentali, ma il requisito di provenienza resta confermato per
i moduli e le celle fotovoltaiche, insieme all’iscrizione nelle categorie
b) e c) del Registro ENEA.
5. Il
dimensionamento degli impianti
In
sede di progettazione occorre prestare particolare attenzione al
dimensionamento. Ai sensi dell’art. 8, c. 2, del D.M. 7 maggio 2026, il
dimensionamento degli impianti di autoconsumo deve essere calcolato considerando
una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno
energetico della struttura produttiva. Il fabbisogno è determinato come
somma dei consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente a quello in
corso alla data della comunicazione preventiva, includendo l’energia elettrica
e gli eventuali consumi equivalenti associati all’uso di energia termica o
combustibili (secondo le formule e i fattori di conversione dell’Allegato 1 al
decreto). Per gli impianti termici da fonti rinnovabili il dimensionamento è
riferito esclusivamente al fabbisogno di calore di processo.
6. Le spese
ammissibili
Il
D.M. 7 maggio 2026 individua come agevolabili le spese relative a:
1.
i gruppi di generazione dell’energia
elettrica;
2.
i trasformatori posti a monte dei punti di
connessione e i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione;
3.
gli impianti per la produzione di energia
termica (inclusi i relativi sistemi di accumulo) utilizzata esclusivamente come
calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi
termici alimentata da energia rinnovabile autoprodotta/autoconsumata o
certificata come rinnovabile;
4.
i servizi ausiliari di impianto;
5.
gli impianti per lo stoccaggio
dell’energia asserviti agli impianti.
7. I massimali di
costo ammissibile
La
Sezione II dell’Allegato 1 al decreto fissa il costo massimo della spesa
ammissibile per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili. Per gli impianti di produzione di energia elettrica i
valori (in €/kW) sono differenziati per fonte e per fascia di potenza:
Per
gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da
fonte solare il decreto prevede ulteriori tabelle (in €/kWt e in €/m² di
superficie captante), qui non riportate per sintesi.
8. Il costo ammissibile dei sistemi di accumulo
Il
valore ammissibile del sistema di accumulo è pari al minore tra il costo
effettivamente sostenuto e un valore massimo, ottenuto moltiplicando il valore
agevolabile dell’impianto FER per un coefficiente α (Tabella 2b, Allegato 1),
differenziato per fonte e fascia di potenza:
9. La procedura di
accesso e gli adempimenti GSE
L’accesso
al beneficio passa attraverso la piattaforma telematica del Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) e si articola in tre comunicazioni principali:
1. Comunicazione preventiva: l’impresa indica
i dati identificativi dei beni, la tipologia e l’ammontare previsto
dell’investimento, con la data prevista di interconnessione o entrata in
funzione (“prenotazione” delle risorse).
2.
Comunicazione di conferma: entro 60 giorni
dall’esito positivo del GSE, attestando il pagamento di un acconto pari ad
almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle
fatture.
3.
Comunicazione di completamento: a
investimento ultimato, con il bene entrato in funzione; la maggiorazione rileva
dal periodo d’imposta in cui il GSE comunica l’esito positivo.
A
queste si aggiungono comunicazioni periodiche (entro il 20 gennaio di
ciascun anno) che proseguono fino al termine di fruizione della maggiorazione,
anche oltre il 30 settembre 2028. La documentazione obbligatoria comprende, tra
l’altro, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile,
oltre alle certificazioni del fornitore sulle caratteristiche tecniche dei beni
(incluse l’iscrizione ENEA dei moduli).
1. Profilo
dell’impresa (simulata)
2. Obiettivi strategici dell’investimento
L’impresa
intende ridurre la propria esposizione alla volatilità del prezzo dell’energia
e migliorare la sostenibilità ambientale del processo produttivo. Gli obiettivi
del progetto sono:
• coprire
una quota rilevante del fabbisogno elettrico con energia autoprodotta da fonte
solare;
• aumentare
la quota di autoconsumo grazie a un sistema di accumulo, riducendo i prelievi
dalla rete nelle fasce serali;
• sfruttare
l’iperammortamento 2026 per ridurre il carico fiscale e migliorare il ritorno
dell’investimento;
• contenere
il rischio di esclusione rispettando i requisiti tecnici (moduli ENEA b/c,
limite del 105%, contestualità dell’accumulo).
3. Analisi del fabbisogno e dimensionamento dell’impianto
Il
fabbisogno di riferimento è pari ai consumi dell’esercizio precedente: 500.000
kWh/anno. La producibilità massima attesa dell’impianto non può eccedere il
105% di tale valore, ossia 525.000 kWh/anno. Considerando una
producibilità specifica prudenziale di 1.350 kWh/kWp/anno (tipica del Sud
Italia), si dimensiona un impianto fotovoltaico da 350 kWp.
4. Scelta
tecnologica e verifica di ammissibilità
L’impresa
sceglie moduli fotovoltaici di tipo c) (celle bifacciali ad
eterogiunzione prodotte nell’UE, efficienza di cella ≥ 24%), iscritti nel
Registro ENEA. La scelta soddisfa i requisiti di ammissibilità (sono ammessi
solo i tipi b e c) e consente di accedere ai massimali di costo più elevati.
Con potenza di 350 kWp, l’impianto rientra nella fascia 200 < P ≤ 600 kWe.
5. Piano degli
investimenti e verifica dei massimali
Il
piano di spesa prevede l’impianto fotovoltaico e un sistema di accumulo
asservito, acquistato contestualmente al nuovo gruppo di generazione. Di
seguito la verifica dei massimali di costo ammissibile.
Impianto
FV: il
costo unitario previsto è 1.000 €/kW, inferiore al massimale di 1.100 €/kW per
i moduli di tipo c) nella fascia 200 < P ≤ 600. L’intero costo di 350.000 €
è quindi ammissibile.
Sistema
di accumulo: il valore massimo ammissibile è dato da α
× valore FER agevolabile = 1,5 × 350.000 = 525.000 €. Il costo previsto
(150.000 €) è ampiamente inferiore al limite ed è quindi interamente
ammissibile. Il requisito di contestualità con il nuovo gruppo di generazione è
rispettato.
6. Calcolo del beneficio fiscale (iperammortamento)
L’investimento
agevolabile (500.000 €) rientra interamente nel primo scaglione (fino a 2,5
milioni), con maggiorazione del 180%. Ai soli fini fiscali, la base
ammortizzabile viene quindi maggiorata di 900.000 €.
Il risparmio di 216.000 € non è immediato:
si distribuisce lungo il periodo di ammortamento fiscale del bene, man mano che
si deducono le quote maggiorate. Assumendo un coefficiente di ammortamento del
9% annuo (con primo esercizio ridotto al 4,5%), il beneficio si articola
indicativamente come segue:
7. Analisi economico-finanziaria
Oltre al beneficio fiscale, l’investimento
genera un risparmio sulla bolletta grazie all’energia autoconsumata.
Ipotizzando una quota di autoconsumo dell’85% (incrementata dalla presenza
dell’accumulo) e un prezzo medio dell’energia evitata di 0,22 €/kWh:
Combinando
risparmio energetico e beneficio fiscale, gli indicatori di ritorno
(semplificati) sono i seguenti:
Analisi
di sensibilità – payback semplice sull’investimento lordo al variare del prezzo
dell’energia evitata:
8. Cronoprogramma e iter GSE
9. Documentazione
e adempimenti
• Perizia tecnica asseverata sulle
caratteristiche e sull’ammissibilità dei beni.
• Certificazione contabile sui costi
sostenuti.
• Certificazioni del fornitore e
iscrizione ENEA dei moduli (tipo c).
• Fatture e documentazione dei pagamenti
(acconto ≥ 20% e saldo).
• Comunicazioni GSE (preventiva,
conferma, completamento) e comunicazioni periodiche entro il 20 gennaio di
ciascun anno.
10. Analisi dei
principali rischi
11. Conclusioni
Nel
caso simulato, l’investimento di 500.000 € in un impianto fotovoltaico da 350
kWp con sistema di accumulo risulta pienamente ammissibile all’iperammortamento
2026: rispetta il limite del 105% del fabbisogno, impiega moduli di tipo c)
iscritti ENEA e contiene la spesa entro i massimali di costo e il coefficiente
α per l’accumulo. Il beneficio fiscale stimato è di 216.000 € (43,2%
dell’investimento), che si somma a un risparmio energetico annuo dell’ordine di
88.000 €, portando il costo netto effettivo a circa 284.000 € e il payback a
pochi anni. La combinazione tra la natura “indipendente” dell’investimento (non
vincolato a progetti 4.0) e l’assenza dell’obbligo di allaccio entro 12 mesi
rende la misura particolarmente accessibile per le imprese manifatturiere con
consumi energetici significativi.
Angelo Leogrande è economista, commercialista, professore a contratto all'Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima, e giornalista pubblicista; si occupa di finanza d'impresa, innovazione ed economia regionale. Ricercatore presso LUM Enterprise s.r.l..
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